Accesso civico

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33(in G.U. n. 80 del 5 aprile 2013 - in vigore dal 20 aprile 2013). Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

 

Art.5 - Accesso civico

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicar e documenti, informazioni o dati, comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi i n cui sia stata omessa la loro pubblicazione .

2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1 che si pronunci a sulla stessa.

3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto . Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, dispone l'esibizione dei documenti, dei dati e delle informazioni richiesti e la loro pubblicazione.

5. Il regime dell'accesso civico di cui al presente articolo si applica anche a tutti gli atti, i documenti, le informazioni e i dati che sono qualificati pubblici da specifiche disposizioni di legge diverse da quelle comprese nel presente decreto o da questo espressamente richiamate. In tali casi, restano fermi i limiti di cui all'articolo 24, commi 1 e 7 della legge 7 agosto 1990, n . 241 e successive modifiche .

6. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.

7. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo d i segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

 

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO
Approvato con Atto Commissariale n. 55 del 04/04/2018

 

 

REGISTRO ISTANZE ACCESSO CIVICO (SEMPLICE O GENERALIZZATO)

Art. 5, comma 1 e 2 D. Lgs. n. 33/2013

Data di ultima modifica: 30/11/2023

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