Comune di Oliena - Comunicazione - 17/2022

ORDINANZA N. 34/2022: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE FINALIZZATA A CONSENTIRE IL RICORSO TEMPORANEO A SPECIALI FORME DI GESTIONE DEI RIFIUTI, IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI. (ART. 191 DEL D.LGS. 152/2006 NORME IN MATERIA AMBIENTALE).

Oggetto: ORDINANZA N. 34/2022: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE FINALIZZATA A CONSENTIRE IL RICORSO TEMPORANEO A SPECIALI FORME DI GESTIONE DEI RIFIUTI, IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI. (ART. 191 DEL D.LGS. 152/2006 NORME IN MATERIA AMBIENTALE).

Anno
2022
Settore
Generale
Tipo
Comunicazione
Numero
17
Data inizio pubblicazione
25/05/2022

 COMUNE DI OLIENA

 Provincia di Nuoro

Ufficio del Sindaco

 

Ordinanza Numero 34 del 25/05/2022

Prot. 5868

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE FINALIZZATA A CONSENTIRE IL RICORSO TEMPORANEO A SPECIALI FORME DI GESTIONE DEI RIFIUTI, IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI. (ART. 191 DEL D.LGS. 152/2006 NORME IN MATERIA AMBIENTALE).

IL SINDACO

Autorità Sanitaria Locale

  Richiamato

  • il contratto stipulato con la ditta Dasty S.r.l. per i SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE, IL TRASPORTO, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI- CIG 5666478D8F con repertorio n. 4/2014 con scadenza al 30.11.2021;
  • in data 22/12/2004 i Comuni di Oliena, Orgosolo e Fonni hanno sottoscritto una convenzione per la gestione in forma associata dei servizi di raccolta differenziata, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e dei servizi d’igiene urbana complementari;

Considerato che

  • a far data dal 01/01/2020 il Comune di Fonni ha assunto il ruolo di Ente capofila assumendo tutti gli atti conseguenti come stabilito all’art. 10 della convenzione che istituisce l’Associazione;
  • con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 14.04.2021 avente ad oggetto: ASSOCIAZIONE DEI COMUNI FONNI OLIENA ORGOSOLO RATIFICA VERBALE CONFERENZA DEI SINDACI 27/10/2020 E PREDISPOSIZIONE NUOVO SERVIZIO DI IGIENE URBANA, che dava mandato all’Ufficio di Direzione dell’Associazione dei Comuni di Oliena, Orgosolo e Fonni, avente attuale sede presso il Comune di Fonni, di predisporre una proposta progettuale per il nuovo servizio di igiene urbana associato e, conseguentemente, gli atti necessari e propedeutici all’esperimento del procedimento di gara d’appalto per l’affidamento del servizio di igiene urbana coordinato e uniforme tra i Comuni di Oliena, Fonni e Orgosolo;

Viste

  • la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Fonni n. 264 del 09.11.2021 con la quale si procedeva all'attivazione della proroga tecnica del contratto con il soggetto gestore Dasty S.r.l. ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 fino al 31.05.2022;
  • la nota del Responsabile del Servizio Tecnico prot. 5749 del 11.10.2021 con la quale si dava mandato alla Comunità Montana del Nuorese Supramonte Barbagia per l'affidamento dell'incarico di progettazione del nuovo servizio di igiene urbana ed allo svolgimento delle mansioni di Centrale di Committenza per l'affidamento del nuovo servizio di igiene urbana;
  • la Deliberazione di Giunta Comunale n° 37 del 12.05.2022, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI COMPLEMENTARI NELL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DI FONNI OLIENA ORGOSOLO PER ANNI 7;

Considerato pertanto che a partire dal 01.06.2022 il Comune di Oliena si troverà nella condizione di non poter garantire il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con grave pregiudizio delle condizioni igieniche, sanitarie e ambientali;

Atteso che il servizio di raccolta dei rifiuti, non può subire interruzioni, trattandosi di servizio pubblico essenziale, attenendo alla cura e alla tutela della sanità e salute della cittadinanza e dell’ambiente;

Considerato che

  • si rende necessario consentire l’espletamento delle procedure amministrative, volte all’avvio del bando per l’affidamento del servizio d’igiene urbana, senza che vi sia un’interruzione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, ricorrendone i motivi di necessità ed urgenza.
  • ricorrono i motivi dell’urgenza per affidare mediante provvedimento extra ordinem la continuazione del servizio in favore della ditta Dasty S.r.l. alle medesime condizioni di cui al contratto;

Tenuto conto che:

  • l’art. 50, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 stabilisce che il Sindaco eserciti le altre funzioni attribuitegli quale Autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
  • il successivo comma 5 del D.Lgs. n° 267/2000, modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (…)”;
  • l’art. 13, comma 2, della Legge n. 833/1978 stabilisce che sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle regioni (comma 1) e che i comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale;
  • il Regio Decreto n. 1265/1934 disciplina in varie su disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;
  • il Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell’art. 50 del D.Lgs. n° 267/2000, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell’imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell’ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l’ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al Sindaco (confluendo , sostanzialmente, l’ipotesi in questione nella casistica delle “emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale” di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso D.Lgs. n° 267/2000), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell’apparato burocratico- amministrativo;
  • l’art. 191, comma 1 del D.Lgs. n° 152/2006 stabilisce che, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della Protezione civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti , garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente (…);

Considerato che si stia per verificare una situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente ove si interrompesse il servizio attualmente svolto dalla predetta ditta Dasty S.r.l.;

Ravvisata pertanto la necessità ed urgenza di garantire la continuità del servizio al fine di prevenire gravi problematiche di natura igienico sanitaria derivanti dalla mancata effettuazione del citato servizio;

Ritenuto a tal fine necessario ed urgente provvedere all’emissione di una ordinanza contingibile e urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

Acclarata l’esistenza di giurisprudenza in merito all’adeguamento del corrispettivo ai prezzi di mercato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 2 dicembre 2002, n. 6624; Consiglio di Stato sez. V, sentenza n. 6486 dell'8 settembre 2010; Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 1969 del 31 marzo 2011; Tar Puglia, Lecce, sentenza n. 3477 del 2 dicembre 2015, Tar Puglia, Lecce, sentenza 10 aprile 2018, n. 600);

Preso atto che ricorrono i presupposti richiesti dalla normativa di riferimento per il ricorso temporaneo, per un periodo di mesi sette, a speciali forme di gestione dei rifiuti, in deroga alla normativa vigente secondo quanto disciplinato dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fermo restando che laddove le procedure di aggiudicazione dell’Associazione dei Comuni di Fonni Oliena e Orgosolo dovessero definirsi prima della predetta data, la Ditta Dasty S.r.l. consentirà il subentro nel servizio del nuovo aggiudicatario senza che possa avanzare pretesa alcuna al riguardo;

Ritenuto, per quanto di competenza, di dover emettere una ordinanza contingibile ed urgente, nel rispetto dei limiti propri del potere di ordinanza, non potendo altrimenti provvedere;

Richiamato il sopra citato art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

Visto l’art. 32 della Legge n. 833/1978 e ss.mm.ii., che assegna al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della salute pubblica;

ORDINA

  • in via temporanea ed urgente, al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio e nocumento alla pubblica salute, nonché l’insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico- sanitaria, alla Ditta Dasty S.r.l. in persona del legale rappresentante Sig. Antonio Cadau, con sede in vico G.M. Angioy, n° 6 – 08023 Fonni, di effettuare i servizi di igiene ambientale, come descritti negli atti di cui al contratto rep. N° 4 del 27/11/2014, per il periodo dal 01/06/2022 al 31/12/2022, o minor periodo, fermo restando che, laddove le procedure di aggiudicazione da parte dell'Associazione dei Comuni di Oliena, Orgosolo e Fonni dovessero definirsi prima della predetta data, la società DASTY S.r.l consentirà il subentro nel servizio del nuovo aggiudicatario senza che al riguardo possa avanzare pretesa alcuna.

DEMANDA

  • al Responsabile del Servizio Tecnico per il relativo impegno di spesa contabile

DISPONE

  • che il Responsabile del Settore Tecnico, provveda con la massima urgenza e tempestività alla notifica del presente provvedimento alla ditta Dasty S.r.l. con sede in vico G.M. Angioy n° 6 – 08023 Fonni;
  • che l’Ufficio di segreteria provveda affinché la presente ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio del Comune, pubblicata sul sito internet, portata a conoscenza della cittadinanza attraverso i mezzi comunicazione ed inviata al responsabile del Settore Tecnico, del Settore Finanziario nonché al Locale Comando di Polizia Municipale, ai quali è demandato il compito di far osservare la presente ordinanza;
  • che copia della presente Ordinanza venga trasmessa:
  • All’Albo Pretorio online del Comune;
  • Alla Polizia locale – sede, per la verifica d’ottemperanza;
  • Al Responsabile del Settore Tecnico, per il seguito di competenza;
  • Alla Stazione dei Carabinieri di Oliena;
  • Al Presidente della Regione;
  • All’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente;
  • All’UTG – Prefettura di Nuoro;
  • Alla Provincia di Nuoro, competente in materia di rifiuti per territorio;
  • Alla ATS – Servizio di Igiene Pubblica;
  • che, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., copia della presente ordinanza venga trasmessa per il tramite della Prefettura-UTG di Cagliari:
  • Al Presidente del Consiglio dei Ministri;
  • Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
  • Al Ministero della Salute;

AVVERTE

  • che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in alternativa, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

 Congiu Sebastiano Antioco

 

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