Segretario Comunale

SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Antonina Mattu

email: segretariocomunale@comune.oliena.nu.it

Atto di nomina Responsabile Anticorruzione e Trasparenza: Decreto Sindacale n.5 del 31/05/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzioni e competenze del Segretario Comunale

Nell'ordinamento italiano il Segretario Comunale è un organo monocratico del Comune. Le sua figura è disciplinata dalla Parte I, Titolo IV, Capo II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).

Secondo l'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 il comune ha un Segretario titolare che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Il Segretario dipende funzionalmente dal Sindaco (art. 99 del D.Lgs. 267/2000).

Secondo l'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando il sindaco abbia nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:

  • partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
  • esprime il parere di regolarità, in relazione alle sue competenze, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
  • può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
  • esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco. In particolare, nei comuni privi di dirigenti possono essere demandate al segretario le funzioni dirigenziali, se non sono attribuite ai responsabili degli uffici o dei servizi (art. 109 del D.Lgs. 267/2000).

ESTRATTO STATUTO COMUNALE SULLE COMPETENZE DEL SEGRETARIO COMUNALE

CAPO II
IL SEGRETARIO COMUNALE
Art. 49
Ruolo e funzioni
1. Il Segretario comunale esplica il proprio ruolo di consulente, rogante e verbalizzante, di collaborazione nei confronti degli organi del Comune e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli stessi in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti, e diretti al perseguimento degli obiettivi posti dall’organo di governo.
Art. 50
L’assistenza giuridico-amministrativa
1. La funzione di assistenza giuridico-amministrativa è espletata tramite richiesta degli organi politici su problematiche squisitamente amministrative e civilistiche e limitata alla verifica circa la sussistenza di vizi di competenza e di violazioni di legge.
2. L’esplicazione dell’attività di assistenza afferisce la conformità ai parametri su citati non dell’atto amministrativo ma dell’attività amministrativa diretta al conseguimento degli obiettivi voluti dall’organo politico ed ha come destinatari gli organi dell’Ente.
Art. 51
La potestà rogatoria
1. Il Segretario comunale è il Notaio del Comune e la sua potestà rogatoria si estende ad ogni contratto in cui il Comune sia parte, contratti di donazione compresi.
Art. 52
La potestà verbalizzante
1. Il Segretario comunale partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta Municipale con compiti consultivi, referenti, di assistenza e documentale.
2. La verbalizzazione potrà essere effettuata anche da un dipendente del Comune, sotto la sua sovrintendenza.
Art. 53
Autenticazione di scritture private e di atti unilaterali
1. E’ attribuita al Segretario comunale la competenza in materia di autenticazione di atti unilaterali e di scritture private, limitatamente a quelle in cui il Comune sia parte ed agli atti unilaterali promanati dal Comune stesso o dal privato, ma in cui il Comune sia destinatario o in relazione a cui abbia un interesse.
Art. 54
Altre funzioni attribuibili
1. Al Segretario possono essere attribuite funzioni di partecipazione a sedute di Commissioni consiliari o degli Organismi di partecipazione, con funzioni verbalizzanti.
2. Le competenze attribuibili non devono essere assegnate per legge ad altro organo o ai responsabili dei servizi o all’eventuale Direttore Generale.
3. A tali attribuzioni provvede il Sindaco.
Art. 55
Funzioni di sovrintendenza
1. Al Segretario compete, in assenza del Direttore Generale, l’attività di sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti o dei responsabili dei servizi, nonché il loro coordinamento funzionale.
2. L’attività di sovrintendenza mira ad assicurare l’unità di indirizzo amministrativo ed a guidare l’azione verso un disegno unitario in attuazione dei principi di imparzialità, buon andamento ed efficienza dell’attività amministrativa.
3. Gli compete il compito di cercare di dirimere conflitti fra i dirigenti o i responsabili dei servizi, emanare direttive e circolari nei loro confronti.
4. L’attività di sovrintendenza ricomprende la concessione di ferie, permessi, aspettative, ai dirigenti o ai responsabili dei servizi previa comunicazione al sindaco e all’assessore competente.
Art. 56
Competenze previste da fonti speciali
1. Il Segretario può essere chiamato dal Sindaco a far parte della delegazione di parte pubblica abilitata alla contrattazione integrata o essere componente del Nucleo di Valutazione (art. 97, lett. d, 4° comma).
2. Allo stesso compete la segreteria della Commissione Elettorale Comunale.
3. Può essere componente, quale esperto in materie giuridiche, in commissioni di concorso.
Art. 57
Dipendenza funzionale
1. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco, al quale competono nei suoi confronti:
a) le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale con il Comune ed agli istituti contrattuali connessi con tale rapporto (art. 12, 1° comma, del D.P.R. N. 465/1997);
b) l’autorizzazione per lo svolgimento di incarichi o per l’esercizio di attività extra officium (art. 6, 2° comma del D.P.R. N. 465/1997);
c) la disciplina dei rapporti con il Direttore Generale, ove nominato.

ESTRATTO REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI

ART. 15
(VICE SEGRETARIO COMUNALE)
1. E’ istituita la figura del Vice Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97 del T.U.E.L. 267/00.
2. Il Vice Segretario Comunale viene individuato e nominato dal Sindaco con atto monocratico tra i Responsabili di Area – anche di altro Comune convenzionato – in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Egli coadiuva il Segretario Comunale nello svolgimento dell’attività amministrativa e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza od impedimento.

Data di ultima modifica: 01/06/2021

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