Comune di Oliena - Comunicazione - 60/2020

ORDINANZA SINDACALE N.40 DEL 08/09/2020: ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19.

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE N.40 DEL 08/09/2020: ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19.

Anno
2020
Settore
Generale
Tipo
Comunicazione
Numero
60
Data inizio pubblicazione
08/09/2020

C O M U N E  D I  O L I E N A

 Provincia di Nuoro

 UFFICIO DEL SINDACO  

 

Ordinanza Numero 40 del 08/09/2020

Prot. 10400

Oggetto: ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID  19.

IL SINDACO

(Autorità Sanitaria Locale)

VISTE le ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020, del 9 luglio 2020, del 16 luglio 2020, del 24 luglio 2020, del 30 luglio 2020, del 1 agosto 2020 e del 16 agosto 2020;

VISTO il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” con cui si dispone la proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 e relativi allegati;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 e relativi allegati;

PRESO ATTO dell'Ordinanza n. 34 del 15 Luglio 2020 del Presidente della Regione Sardegna avente ad oggetto: "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna.

PRESO ATTO dell'Ordinanza n. 41 del 16 Agosto 2020 del Presidente della Regione Sardegna avente ad oggetto: “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica”.

PRESO ATTO CHE i dati forniti dall’Autorità sanitaria in merito al numero dei soggetti sottoposti al tampone faringeo che hanno mostrato un riscontro positivo, oltre che dei soggetti sottoposti a regime di isolamento domestico, mostrano un quadro di preoccupante aumento della diffusione del contagio e l’utilizzo delle mascherine, come da indicazioni scientifiche consolidate è in grado di ridurre drasticamente la propagazione di goccioline da parte di individui infetti, di quelli con sintomi lievi sottovalutati o di quelli asintomatici, riducendo nella sostanza la carica virale di una probabile infezione;

RITENUTO che sia, quantomai necessario continuare ad ispirarsi alla cautela allo scopo di adottare strumenti efficaci in relazione alla peculiarità che caratterizzano questo territorio e che la messa in atto di comportamenti non responsabili comprometta di fatto la ripresa delle attività auspicate e il ritorno alla normalità graduale, nel rispetto dei protocolli e linee guida nazionali;

RILEVATO che, diventa più che mai essenziale mettere in campo le azioni più incisive rivolte ad evitare i contatti tra le persone fisiche, e a questo scopo appare fondamentale rinforzare l’utilizzo delle mascherine anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici laddove sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea od occasionale;

ALLA LUCE DI QUANTO ESPOSTO, l’analisi del complesso quadro comunitario risulta tale da indurre questa Amministrazione a mettere in atto ulteriori misure restrittive finalizzate al contenimento del numero dei contagi;

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica a livello nazionale e locale in particolare;

VISTA la Legge 23/12/1978 n. 833, art.32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

VISTO l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

RITENUTO utile e necessario garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio del Comune di Oliena;

ORDINA

Per le motivazioni sopra espresse e qui tutte integralmente richiamate, con decorrenza 08 settembre 2020 e fino al 20 settembre 2020:

  1. è fatto obbligo, sull’intero territorio comunale e per l’intera giornata, l’utilizzo di mascherine a protezione delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, parchi) laddove per la natura, idoneità e caratteristiche fisiche sia possibile il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea od occasionale. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Sono esclusi da detto obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone affette da disabilità e patologie incompatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Si raccomanda il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani;
  2. i gestori di pubblici esercizi sono tenuti a evitare qualsiasi forma di assembramento con conseguenti e rischiose esposizioni al contagio, assicurando il rispetto delle distanze tra i tavoli di almeno due metri l’uno dall’altro e la corretta e costante igienizzazione degli stessi e dei dispositivi utilizzati per la somministrazione di cibi e bevande; sono altresì obbligati a svolgere il servizio con utilizzo di mascherine protettive delle vie respiratorie;
  3. si raccomanda di evitare qualsiasi forma di assembramento con conseguenti rischiose esposizioni al contagio.

CHIEDE

  • di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet www.comune.oliena.nu.it;
  • di incaricare il Comando Polizia Locale della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza;
  • che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
    • Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Nuoro;
    • Comando di Polizia Locale;
    • Comando Stazione Carabinieri di Oliena;
    • Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale stazione di Orgosolo     Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura Nuoro.
    • SUAP Comune di Oliena.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO

Sebastiano Antioco Congiu

Documenti allegati
Allegati (1)
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