Comune di Oliena - Comunicazione - 12/2024
ORDINANZA N.4/2024: ISTITUZIONE PARCHEGGI A DISCO ORARIO IN CORSO VITT. EMANUELE II E VIA PEPPINO CATTE.
Oggetto: ORDINANZA N.4/2024: ISTITUZIONE PARCHEGGI A DISCO ORARIO IN CORSO VITT. EMANUELE II E VIA PEPPINO CATTE.
COMUNE DI OLIENA
Provincia di Nuoro
Corpo di Polizia Locale
Ordinanza Numero 4 del 02/02/2024
Prot. 1506
Oggetto: ISTITUZIONE PARCHEGGI A DISCO ORARIO IN CORSO VITT. EMANUELE II E VIA PEPPINO CATTE.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA
Viste le delibere della Giunta Comunale N. 88 DEL 12/10/2023 e N. 100 DEL 31/10/2023 nelle quali si davano indirizzi operativi al Responsabile dell’Area Amministrativa e Vigilanza per la riorganizzazione del sistema di sosta dei veicoli in alcune aree all'interno del centro abitato, in particolare consentire la sosta per un tempo limitato a 30 minuti nella fascia oraria 08.00/20.00 nei soli giorni feriali;
Considerato che nel Corso Vitt. Emanuele II e nella Via Catte sono ubicati numerosi esercizi commerciali e uffici pubblici, mentre vi è un limitato numero di spazi per la sosta.
Constatato che attualmente in tali spazi le soste si protraggono per tempi eccessivamente lunghi e che quindi non si ha sufficiente disponibilità di parcheggi per il tempo necessario alla fruizione dei suddetti servizi.
Considerato quindi che sussiste la necessità di garantire la rotazione dei veicoli in sosta, tale da consentire l’utilizzo del parcheggio al maggior numero possibile di utenti.
Ritenuto di raggiungere tale obiettivo permettendo la sosta per un tempo limitato.
Vista la volontà di istituire la sosta oraria consentita per un massimo di 30 minuti nella fascia oraria 08.00 /20.00 nei soli giorni feriali nelle seguenti aree:
- Via Catte, dall’incrocio con via M. L. King fino al n.c. 2 di via Catte;
- Corso Vitt. Emanuele II dall’incrocio con via Deledda all’incrocio con via Puligheddu
- Corso Vitt.Emanuele II dal n.c. 40 (Gioielleria Angius/Solinas) al n.c. 70 (Biblioteca)
Visto il Decreto Legislativo 267/2000 “T.U. sull’ordinamento degli EE.LL” e ss.mm.ii.
Vista la Legge 241/90 e ss.mm.ii.
Visto il Decreto Legislativo 285/92 “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii.
Visto il D P R. 495/92 “Regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii.
Visto il decreto sindacale n. 2 del 09/01/2024 con il quale è stato confermato al sottoscritto l’incarico di Responsabile dell’Area Amministrativa e Vigilanza.
ORDINA
Nelle seguenti strade a partire dal giorno 05/02/24:
- Via Catte, dall’incrocio con via M. L. King fino al n.c. 2 di via Catte (lato destro direzione Viale Italia);
- Corso Vitt. Emanuele II dall’incrocio con via Deledda all’incrocio con via Puligheddu (lato destro direzione via Puligheddu).
- Corso Vitt.Emanuele II dal n.c. 40 (Gioielleria Angius/Solinas) al n.c. 70 (Biblioteca) (lato destro direzione via M.L. King).
È consentita la sosta negli spazi segnalati per un tempo limitato a 30 minuti nella fascia oraria 8,00 20,00 nei soli giorni feriali;
È fatto obbligo ai conducenti di segnalare in modo chiaramente visibile l’orario in cui la sosta ha avuto inizio.
È vietato azionare il disco orario per prolungare la sosta, nonché lasciare il veicolo in sosta oltre la scadenza indicata.
Di escludere dai divieti di cui al presente provvedimento i mezzi di soccorso, delle forze dell’ordine ed in uso alla Polizia Locale.
In deroga a quanto previsto dalla presente ordinanza, la sosta, senza dover esporre il disco orario e senza limitazioni di tempo, è altresì consentita alle categorie di veicoli di seguito puntualmente indicate e richiamate, debitamente riconoscibili dagli emblemi dell’Ente di appartenenza:
- veicoli appartenenti al Ministero di Grazia e Giustizia;
- veicoli adibiti a servizi di Polizia, Arma dei Carabinieri, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Corpo Forestale e altre forze di Polizia, Forze Armate e di Polizia Giudiziaria. Sono a queste equiparate le Guardie Giurate appartenenti ad Istituti di Vigilanza privata debitamente riconosciuti e con veicoli contrassegnati da emblemi dell’Istituto di appartenenza; o veicoli specificatamente adibiti a servizi di soccorso nell’esercizio dei propri compiti;
- veicoli delle Amministrazioni Comunali, Provinciali, Regionali e quelli appartenenti ad altri Uffici Pubblici purché di proprietà e sempre contrassegnati di emblema della rispettiva amministrazione; o veicoli adibiti a servizi funebri, quando l’abitazione del defunto si trovi nelle aree indicate e le auto del corteo; o veicoli a servizio degli invalidi con esposto lo speciale contrassegno;
- veicoli con emblema appartenenti ad Aziende o Società le quali svolgono servizi pubblici, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di servizio o per interventi di urgenza; o veicoli di Enti o Associazioni assistenziali ONLUS a condizione che siano identificabili a vista con scritte ben visibili sulla carrozzeria, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di servizio o per interventi di urgenza;
- medici in visita (i predetti dovranno esporre sul cruscotto del veicolo, in modo ben visibile dal parabrezza, una targa da rilasciarsi dall’Ordine e recante: il nominativo del medico, il numero dello stesso Ordine, il contrassegno dei medici e la scritta “medico in visita domiciliare” - Inoltre il sanitario dovrà indicare la Via ed il numero civico dove presta la propria opera e l’ora di inizio della sosta); per il tempo strettamente necessario alle operazioni di servizio o per interventi di urgenza;
- la sosta senza dover esporre il disco orario e senza limitazioni di tempo è altresì consentita ai veicoli delle famiglie residenti con abitazione che abbia numero civico su strada in cui è attiva la sosta con disco orario, per un numero massimo di due veicoli a famiglia, a condizione che l’abitazione non abbia a disposizione un garage o posto auto privato o uno spazio interno utile per lo stazionamento dei veicoli di proprietà del nucleo familiare (anche se con accesso da altra via). Gli interessati dovranno far pervenire apposita richiesta agli uffici comunali che rilasceranno una speciale AUTORIZZAZIONE RESIDENTI - indicante il numero progressivo dell’autorizzazione, la via interessata e il numero di targa. Il Veicolo dovrà essere intestato ad uno dei componenti della famiglia li residente. L’Autorizzazione residenti rilasciata dovrà essere esposta in modo ben visibile all’interno del veicolo lasciato in sosta.”
- I titolari di imprese edili o di altre ditte che dovranno operare nelle vie sopraelencate, che manifestano particolari esigenze, dovranno far pervenire apposita richiesta agli uffici comunali che, valutata l’opportunità, potranno rilasciare una speciale AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA - indicante il numero progressivo dell’autorizzazione, la via interessata, il numero di targa e la data di scadenza della stessa autorizzazione. L’Autorizzazione temporanea rilasciata dovrà essere esposta. Gli interessati dovranno far pervenire apposita richiesta agli uffici comunali che rilasceranno una speciale autorizzazione - indicante il numero progressivo dell’autorizzazione, la via interessata e il numero di targa.
DEMANDA
Al personale dell’Ufficio Tecnico il mantenimento in efficienza della prescritta segnaletica stradale secondo la normativa vigente.
Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale di cui all’articolo 12 del C.d.S. sono incaricati di vigilare sull’osservanza della presente ordinanza.
DISPONE
Che copia della presente ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio del Comune, talché tutti possano prenderne visione; venga trasmessa al personale dell’Ufficio Tecnico, al Corpo di Polizia Locale e alla Stazione Carabinieri di Oliena.
Il personale di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del vigente C.d.S. è incaricato di far rispettare gli obblighi
del presente provvedimento.
AVVISA
A norma dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna. In alternativa, per soli motivi di legittimità, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione potrà essere presentato ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in reazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall’articolo 74del D.P.R. N. 495/1992.
L’inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati alla presente ordinanza comporterà la applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 258/1992 e ss.mm.ii.
Sono fatti salvi i diritti di terzi.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa e Vigilanza
Dott. Filippo Secchi
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