Comune di Oliena - Comunicazione - 45/2023
ORDINANZA N. 46/2023: DISPOSIZIONI APERTURA CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA LOCALITÀ ISTEI.
Oggetto: ORDINANZA N. 46/2023: DISPOSIZIONI APERTURA CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA LOCALITÀ ISTEI.
COMUNE DI OLIENA
Provincia di Nuoro
Ufficio del Sindaco
Ordinanza Numero 46 del 11/08/2023
Prot. 9938
Oggetto: DISPOSIZIONI APERTURA CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA LOCALITÀ ISTEI.
IL SINDACO
Richiamato il contratto Rep. n. 2468 del 22.02.2023 stipulato con la San Germano S.p.A. avente ad oggetto il servizio di igiene urbana l’appalto della gestione integrata del servizio di igiene urbana per i comuni di Fonni, Oliena ed Orgosolo per sette anni - CIG 9341089E7C;
Considerato che:
- il servizio di igiene urbana affidato alla San Germano S.p.A. è stato avviato in data 01.04.2023;
- tra i servizi previsti nel contratto stipulato tra le parti vi è la gestione del centro comunale di raccolta secondo le modalità di cui al D.M. 08.04.2008 e ss.mm.ii.;
Visti:
- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm. il. ed in particolare la parte terza relativa alla tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;
- la "Disciplina Regionale degli Scarichi" approvata con deliberazione G.r. n° 69/25 del 10/12/2018;
- la L.R. n. 9 del 12.06.2006;
- l’Ordinanza sindacale n. 17 del 03.05.2023 avente ad oggetto: Disposizioni apertura centro comunale di raccolta località Istei;
- l’Ordinanza sindacale n. 38 del 21.07.2023 avente ad oggetto: Disposizioni chiusura temporanea centro comunale di raccolta località Istei;
Considerato che:
- le condizioni ambientali/climatiche riferite alle alte temperature sono mutate con una notevole riduzione delle stesse;
- i lavori programmati da questa Amministrazione finalizzati al completamento dell’Ecocentro comunale sono avviati alla conclusione;
- si è proceduto alla attivazione delle utenze elettrica e idrica;
- si resta in attesa di ricevere provvedimento autorizzativo agli scarichi civili e industriale dal Settore competente della Provincia di Nuoro e che nelle more dell’ottenimento degli stessi si procederà alla raccolta in vasche a tenuta dell’intera portata di lavante e procedere al successivo conferimento ad impianto dei reflui prodotti per quanto riguarda il piazzale e all’utilizzo di un bagno chimico per lo scarico civile;
- la San Germano S.p.A. dovrà realizzare le migliorie proposte in sede di Progetto Offerta, quali ad esempio le barriere per la rampa e che dovrà essere interdetto l’accesso ai cittadini fino al posizionamento delle stesse;
- il Responsabile del Servizio Tecnico ha trasmesso relativa istanza alla Provincia di Nuoro;
Ritenuto opportuno:
- provvedere alla copertura del periodo di esercizio sino all’ottenimento dell’autorizzazione definitiva allo scarico dei reflui civili e industriali da parte del Settore competente della Provincia di Nuoro;
- garantire il servizio che rappresenta un elemento imprescindibile e fondamentale per i servizi di igiene urbana e per evitare il proliferarsi di abbandoni indiscriminati di rifiuti nel territorio comunale;
Tenuto conto che:
- l’art. 50, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 stabilisce che il Sindaco eserciti le altre funzioni attribuitegli quale Autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- il Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell’art. 50 del D.Lgs. n° 267/2000, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell’imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell’ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l’ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al Sindaco (confluendo, sostanzialmente, l’ipotesi in questione nella casistica delle “emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale” di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso D.Lgs. n° 267/2000), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell’apparato burocratico- amministrativo;
- l’art. 191, comma 1 del D.Lgs. n° 152/2006 stabilisce che, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della Protezione civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti , garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente (…);
Considerato che si stia per verificare una situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente ove non si attivasse il servizio di apertura del centro comunale di raccolta;
Ravvisata pertanto la necessità ed urgenza di garantire la continuità del servizio al fine di prevenire gravi problematiche di natura igienico sanitaria derivanti dalla mancata effettuazione del citato servizio;
Richiamato il sopra citato art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;
Visto l’art. 32 della Legge n. 833/1978 e ss.mm.ii., che assegna al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della salute pubblica;
ORDINA
in attesa della risoluzione delle non conformità rilevate l’apertura al pubblico del centro comunale di raccolta sito in località Istei con decorrenza dal 16/08/2023;
DEMANDA
al Responsabile del Servizio Tecnico per il relativo impegno alla risoluzione delle problematiche emerse e a comunicare l’avvenuta conclusione.
DISPONE
- che l’Ufficio di segreteria provveda affinché la presente ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio del Comune, pubblicata sul sito internet, portata a conoscenza della cittadinanza attraverso i mezzi comunicazione ed inviata al responsabile del Settore Tecnico nonché al Locale Comando di Polizia Municipale, ai quali è demandato il compito di far osservare la presente ordinanza;
- che copia della presente Ordinanza venga trasmessa:
- Alla San Germano S.p.a. PEC sangermanosrl@legalmail.it
- All’Albo Pretorio online del Comune;
- Alla Polizia locale – sede, per la verifica d’ottemperanza;
- Al Responsabile del Settore Tecnico, per il seguito di competenza;
- Alla Stazione dei Carabinieri di Oliena;
- All’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente;
- All’UTG – Prefettura di Nuoro;
- Alla Provincia di Nuoro, competente in materia di rifiuti per territorio;
- Alla ATS– Servizio di Igiene Pubblica;
AVVERTE
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.
IL SINDACO
Congiu Sebastiano Antioco
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