Comune di Oliena - Comunicazione - 36/2023

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

Anno
2023
Settore
Area Amministrativa e Tributaria
Tipo
Comunicazione
Numero
36
Data inizio pubblicazione
13/06/2023

SCADENZA 31 LUGLIO 2023

IL SINDACO

VISTO l’art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, sostituito dall’art. 3   della Legge 5 maggio 1952, n. 405;

INVITA

tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12 della legge stessa, a presentare domanda per l’iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d’Assise e di Corte d’Assise d’Appello.

 

Il modello di domanda potrà essere ritirato presso l’ufficio elettorale del Comune o scaricato dal sito istituzionale e potrà essere consegnato a mano all’Ufficio protocollo del Comune di Oliena, inviato tramite Pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.oliena.nu.it o al seguente indirizzo mail: pinna.gianfranca@comune.oliena.nu.it

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 31 luglio 2023.

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Ufficio Elettorale comunale Tel 0784/280216 

                                                                                                  IL SINDACO

                                                                                      Sebastiano Antioco Congiu

Estratto della legge 10/04/1951 n. 287

 

Art. 9-I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
  2. buona condotta morale;
  3. età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
  4. titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

 

Art. 10-I giudici popolari delle Corti d’assise d’appello, oltre i requisiti stabiliti nell’articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12-Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:

  1. i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
  2. gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
  3. i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.   
Documenti allegati
Allegati (2)
Manifesto
13/06/2023 (101.81 KB)
Modulo di Domanda
13/06/2023 (33.5 KB)
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