Comune di Oliena - Comunicazione - 36/2023
AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI
Oggetto: AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI
SCADENZA 31 LUGLIO 2023
IL SINDACO
VISTO l’art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, sostituito dall’art. 3 della Legge 5 maggio 1952, n. 405;
INVITA
tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12 della legge stessa, a presentare domanda per l’iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d’Assise e di Corte d’Assise d’Appello.
Il modello di domanda potrà essere ritirato presso l’ufficio elettorale del Comune o scaricato dal sito istituzionale e potrà essere consegnato a mano all’Ufficio protocollo del Comune di Oliena, inviato tramite Pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.oliena.nu.it o al seguente indirizzo mail: pinna.gianfranca@comune.oliena.nu.it
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 31 luglio 2023.
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Ufficio Elettorale comunale Tel 0784/280216
IL SINDACO
Sebastiano Antioco Congiu
Estratto della legge 10/04/1951 n. 287
Art. 9-I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale;
- età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
- titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.
Art. 10-I giudici popolari delle Corti d’assise d’appello, oltre i requisiti stabiliti nell’articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.
Art. 12-Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:
- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Attenzione!
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