Comune di Oliena - Comunicazione - 27/2023

ORDINANZA N.17/2023: DISPOSIZIONI APERTURA CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA LOCALITÀ ISTEI.

Oggetto: ORDINANZA N.17/2023: DISPOSIZIONI APERTURA CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA LOCALITÀ ISTEI.

Anno
2023
Settore
Generale
Tipo
Comunicazione
Numero
27
Data inizio pubblicazione
03/05/2023

 COMUNE DI OLIENA

 Provincia di Nuoro

Ufficio del Sindaco

Ordinanza Numero 17 del 03/05/2023

Prot. 5061

Oggetto: DISPOSIZIONI APERTURA CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA LOCALITÀ ISTEI.

IL SINDACO

Richiamato il contratto Rep. n. 2468 del 22.02.2023 stipulato con la San Germano S.p.A. avente ad oggetto il servizio di igiene urbana l’appalto della gestione integrata del servizio di igiene urbana per i comuni di Fonni, Oliena ed Orgosolo per sette anni - CIG 9341089E7C

Considerato che:

  • il servizio di igiene urbana affidato alla San Germano S.p.A. è stato avviato in data 01.04.2023;
  • tra i servizi previsti nel contratto stipulato tra le parti vi è la gestione del centro comunale di raccolta secondo le modalità di cui al D.M. 08.04.2008 e ss.mm.ii.;

Visti:

  • il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm. il. ed in particolare la parte terza relativa alla tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;
  • la L.R. n. 9 del 12.06.2006;

Considerato che:

  • a seguito delle Verifiche effettuate in occasione della presa in consegna della struttura sono emerse alcune non conformità relative al funzionamento del centro comunale di raccolta;
  • pur avendo attivato gli iter del caso, si è in attesa di completare le pratiche per l’attivazione delle utenze idriche ed elettriche ed il completamento della messa a norma dell’ecocentro comunale nel rispetto dei dettami di cui D.M. 08.04.2008 e ss.mm.ii.;
  • la San Germano S.p.A. dovrà porre in essere le migliorie proposte in sede di Progetto Offerta, quali ad esempio le barriere per la rampa e che dovrà essere interdetto l’accesso ai cittadini fino al posizionamento delle stesse;
  • il Responsabile del Servizio Tecnico si è attivato per la risoluzione della problematica;

Ritenuto opportuno:

  • provvedere alla copertura del periodo di esercizio sino alla risoluzione delle problematiche emerse;
  • garantire il servizio che rappresenta un elemento imprescindibile e fondamentale per i servizi di igiene urbana e per evitare il proliferarsi di abbandoni indiscriminati di rifiuti nel territorio comunale;

Tenuto conto che:

  • l’art. 50, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 stabilisce che il Sindaco eserciti le altre funzioni attribuitegli quale Autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
  • il Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell’art. 50 del D.Lgs. n° 267/2000, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell’imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell’ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l’ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al Sindaco (confluendo, sostanzialmente, l’ipotesi in questione nella casistica delle “emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale” di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso D.Lgs. n° 267/2000), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell’apparato burocratico- amministrativo;
  • l’art. 191, comma 1 del D.Lgs. n° 152/2006 stabilisce che, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della Protezione civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti , garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente (…);

Considerato che si stia per verificare una situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente ove non si attivasse il servizio di apertura del centro comunale di raccolta;

Ravvisata pertanto la necessità ed urgenza di garantire la continuità del servizio al fine di prevenire gravi problematiche di natura igienico sanitaria derivanti dalla mancata effettuazione del citato servizio;

Richiamato il sopra citato art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

Visto l’art. 32 della Legge n. 833/1978 e ss.mm.ii., che assegna al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della salute pubblica;

ORDINA

in attesa della risoluzione delle non conformità rilevate l’apertura al pubblico del centro comunale di raccolta sito in località Istei con decorrenza dal 08/05/2023;

DEMANDA

al Responsabile del Servizio Tecnico per il relativo impegno alla risoluzione delle problematiche emerse e a comunicare l’avvenuta conclusione.

DISPONE

  • che l’Ufficio di segreteria provveda affinché la presente ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio del Comune, pubblicata sul sito internet, portata a conoscenza della cittadinanza attraverso i mezzi comunicazione ed inviata al responsabile del Settore Tecnico nonché al Locale Comando di Polizia Municipale, ai quali è demandato il compito di far osservare la presente ordinanza;
  • che copia della presente Ordinanza venga trasmessa:
  • Alla San Germano S.p.a. PEC sangermanosrl@legalmail.it
  • All’Albo Pretorio online del Comune;
  • Alla Polizia locale – sede, per la verifica d’ottemperanza;
  • Al Responsabile del Settore Tecnico, per il seguito di competenza;
  • Alla Stazione dei Carabinieri di Oliena;
  • All’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente;
  • All’UTG – Prefettura di Nuoro;
  • Alla Provincia di Nuoro, competente in materia di rifiuti per territorio;
  • Alla ATS– Servizio di Igiene Pubblica;

AVVERTE

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO

 Congiu Sebastiano Antioco

 

Documenti allegati
Allegati (1)
Ordinanza_17_2023-signed.pdf.p7m
03/05/2023 (224.01 KB)
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